L’atto ha un approccio critico, il parere no
La redazione di un atto implica una censura: ad un altro atto, ad un comportamento della controparte.
Implica quindi un contrasto palese, e necessario.
Il parere no, o quantomeno: non sempre.
L’atto richiede la conoscenza del codice di procedura: occorre rispettare la forma.
Infatti le correzioni riguardano anche gli aspetti processuali dell’atto (nel parere, chiaramente, no).
Nell’atto non c’è quindi confronto tra tesi ma il sostenere una tesi e confutare (eventualmente) quella dell’avversario. O prevenire le eccezioni.
L’aspetto argomentativo e persuasivo nell’atto è certamente più importante che nel parere.
L’atto deve tutelare il cliente, necessariamente. Il parere, no
Pensare che “parere = soluzione ottima per il cliente” sia vero il 100% dei casi è sbagliato.
Scrivere un parere portando avanti ad ogni costo una tesi che sia favorevole al cliente è sbagliato.
Invece è quello che devi fare se stai scrivendo un atto.
Occorre quindi improntare la redazione del parere alla consapevolezza teorica degli istituti, all’analisi del codice di riferimento, e da ultimo trarre dalla teoria la soluzione pratica. Da ultimo, con il supporto dei codici commentati.
Caso ben diverso quello dell’atto: qui la censura è necessaria. Ad un comportamento di una controparte, lesivo degli interessi del cliente. Oppure ad un atto sfavorevole a quest’ultimo.
In ogni caso, l’atto è certamente tutelante gli interessi della parte assistita. Le problematiche qui ineriscono un aspetto che nel parere di civile o di penale è quasi totalmente assente: il profilo processuale.
Questa la ragione per cui un formulario aggiornato di atti per l’esame avvocato (come allegato alle correzione dei nostri atti e pareri) è uno strumento fondamentale
Il parere è di solito aperto a più soluzioni
Vedi sopra: più dai dimostrazione della consapevolezza della complessità delle questioni giuridiche, migliore il compito.
Nell’atto puoi fornire fatti ed elementi non indicati nella traccia solo se: (i) non la contraddicono e se (ii) sono rilevanti per la risoluzione della questione giuridica centrale.
Il che non significa che tu debba inserirli. Ma che -se non riesci a costruire la premessa in fatto adeguatamente, secondo i criteri da noi proposti- l’eventuale allegazione non comporta la bocciatura automatica. Comunque dovrai considerare di inserire questi elementi estranei solo se davvero necessario.
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